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TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1. (Finalità e oggetto).
1. La Regione al fine di garantire l'equilibrato sviluppo
delle attività turistiche disciplina l'esercizio delle
professioni turistiche elencate all'articolo 11 della legge 17
maggio 1983, n. 217, delle professioni turistiche definite
dalla presente legge, delle professioni di maestro di sci,
guida alpina, aspirante guida alpina e guida speleologica.
Art. 2. (Abilitazione tecnica).
1. L'esercizio delle professioni di cui alla presente legge è
consentito a coloro che hanno conseguito l'abilitazione
tecnica per la corrispondente figura professionale, previo
accertamento della necessaria capacità tecnica e secondo le
altre condizioni e modalità stabilite dalle norme di cui agli
articoli successivi.
Art. 3. (Esercizio delle professioni turistiche nell'ambito
della Unione Europea).
1. L'esercizio professionale dell'attività di guida turistica
che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro
Stato membro della Unione Europea nel corso di un viaggio con
durata limitata ed a circuito chiuso, è subordinato al
possesso:
a) di un documento rilasciato dallo Stato membro di
provenienza attestante lo svolgimento dell'attività di guida
turistica;
b) di un documento sottoscritto dal titolare dell'impresa
turistica, organizzatrice del viaggio, contenente:
1) denominazione e titolarità dell'impresa di viaggio con
indicazione dello Stato di appartenenza;
2) dati anagrafici della guida e descrizione del rapporto di
lavoro intercorrente con l'impresa di viaggio;
3) programma dettagliato del viaggio con indicato le date di
inizio e fine dello stesso, il percorso da effettuare sul
territorio italiano, le località e le date interessate alle
singole visite turistiche, il numero dei partecipanti.
2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono
essere accompagnati da una fedele traduzione in lingua
italiana.
3. La Regione individua, d'intesa con le competenti
sovrintendenze per una migliore fruizione del valore culturale
del patrimonio storico ed artistico nazionale, i siti che
possono essere illustrati ai visitatori dalle sole guide
turistiche abilitate ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 e
che siano in possesso della licenza di cui all'articolo 6.
4. I siti di cui al comma 3 sono individuati tra i beni e le
aree di interesse archeologico, artistico e storico, istituti
di antichità ed arte, musei, monumenti e chiese aventi un
eccezionale rilievo culturale nell'ambito del patrimonio
storico, artistico e archeologico nazionale. In tali siti
rientrano quelli riconosciuti dall'UNESCO quale patrimonio
culturale dell'umanità.
5. I siti di cui al comma 3 sono determinati con apposito
decreto del Presidente della Giunta regionale, previa
deliberazione della Giunta medesima, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
6. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica il
d.lgs. 23 novembre 1991, n. 391 concernente l'attuazione delle
direttive CEE n. 75/368 e n. 75/369 ed il d.lgs. 2 maggio
1994, n. 319 concernente l'attuazione della direttiva CEE
92/51.
TITOLO II
Esercizio delle professioni turistiche
Art. 4. (Accertamento idoneità).
1. L'accertamento dell'idoneità tecnico professionale di
coloro che intendono esercitare le professioni turistiche
indicate all'articolo 5 è delegato alla Provincia.
Art. 5. (Definizione delle professioni turistiche).
1. E' guida turistica chi per professione accompagna persone
singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte,
musei, gallerie, scavi archeologici, illustrandone le
caratteristiche storiche, artistiche, monumentali,
paesaggistiche e socio-economiche.
2. E' accompagnatore turistico o corriere chi per professione
accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul
territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del
programma turistico predisposto dagli organizzatori, fornisce
assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce
elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle
zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle
guide turistiche di cui al comma 1.
3. E' interprete turistico chi per professione presta la
propria opera per la traduzione scritta od orale di lingue
straniere nell'assistenza ai turisti, al di fuori delle
attività riconosciute alle guide ed agli accompagnatori
turistici.
4. E' organizzatore congressuale chi per professione svolge la
propria opera nella organizzazione di iniziative, simposi o
manifestazioni congressuali.
5. E' istruttore nautico chi per professione insegna a persone
singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività
nautiche.
6. E' animatore turistico chi per professione organizza il
tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative,
sportive, culturali.
7. E' guida equestre chi per professione accompagna persone
singole o gruppi in itinerari, gite o passeggiate a cavallo,
assicurando la necessaria assistenza tecnica e fornendo
notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.
8. E' programmatore di soggiorno chi per professione sviluppa
le conoscenze, abilità, esperienze necessarie a programmare,
coordinare e controllare, promuovere ed informare sui servizi
rivolti all'intero e specifico soggiorno del turista. Egli
opera sul lavoro di informazione e dell'immagine turistica,
attivando e convogliando nella programmazione della struttura
ricettiva informazioni, proposte, servizi informativi rivolti
al soggiorno.
9. E' tecnico di comunicazione e marketing turistico chi per
professione collabora alla definizione degli obiettivi
dell'attività turistica, analizzandone il mercato. In
particolare, determina gli interventi per le strategie e le
azioni promozionali; cura i rapporti con agenzie
pubblicitarie, agenzie di viaggi, tour operators, esperti di
turismo e gruppi sociali interessati, determinando o
concorrendo a determinare gli obiettivi di comunicazione e di
marketing. Organizza manifestazioni turistiche nell'area di
propria competenza, curandone le pubbliche relazioni e la
diffusione attraverso i mezzi di comunicazione.
10. E' accompagnatore naturalistico o guida ambientale
escursionistica chi per professione anche in modo non
esclusivo e non continuativo, accompagna persone singole o
gruppi di persone in zone di pregio naturalistico
illustrandone le caratteristiche territoriali e tutti gli
aspetti ambientali nella loro articolazione, complessità,
interazione e dinamicità permettendo una fruizione stimolante
e partecipativa dell'utenza, con i modi, i mezzi e nelle sedi
di volta in volta ritenute più opportune.
11. Fino alla organica disciplina della professione di cui al
comma 10 si applicano alla stessa le disposizioni previste dal
titolo I della presente legge.
Art. 6. (Licenza per l'esercizio delle professioni
turistiche).
1. L'esercizio delle professioni è subordinato al possesso di
licenza rilasciata dal Comune di residenza dell'interessato
ovvero, nel caso di non residenti nelle Marche che intendano
esercitare la professione nella regione in modo continuativo,
dal Comune nel quale essi intendono stabilire il proprio
domicilio.
2. Fermo restando quanto previsto negli articoli 11 e 123,
secondo comma, del r.d.l. 18 giugno 1931, n. 773, il rilascio
della licenza di cui al presente articolo è subordinato al
conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della
relativa professione.
3. La licenza è rilasciata dal Comune entro sessanta giorni
dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato e
deve contenere:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché Comune di
residenza dell'interessato;
b) estremi dell'attestato con il quale è stata riconosciuta
l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione;
c) lingue estere per le quali è stata riconosciuta
l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione;
d) idoneità fisica all'esercizio della professione,
certificata dall'Unità sanitaria locale del Comune di
residenza in data non anteriore a tre mesi da quella di
presentazione della domanda di ammissione.
4. La licenza ha validità annuale e si intende rinnovata di
anno in anno previo versamento al Comune dei diritti previsti
dall'articolo 14, comma 3, entro il termine di scadenza
annuale, a pena di decadenza della licenza.
5. L'interessato è tenuto comunque a presentare ogni quattro
anni, entro trenta giorni dal termine di scadenza annuale
della licenza, domanda di rinnovo corredata dal certificato di
idoneità fisica ai sensi del comma 3, lettera d). Fermo
restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 21, la
presentazione della domanda oltre il termine di scadenza della
licenza comporta la decadenza della stessa.
6. Copia della licenza e degli eventuali provvedimenti di
rinnovo, revoca e sospensione della stessa, sono trasmessi dai
Comuni alle Province territorialmente competenti.
7. La licenza per l'esercizio della professione di guida
turistica ha efficacia per il territorio provinciale e quella
per l'esercizio delle altre professioni ha efficacia per il
territorio regionale.
8. La Giunta regionale con apposito atto stabilisce criteri
uniformi per il rilascio delle licenze da parte dei Comuni,
sentito il parere della competente Commissione consiliare.
Art. 7. (Esenzione dall'obbligo della licenza).
1. Non sono soggetti all'obbligo di munirsi della licenza di
cui all'articolo 6:
a) chi presta la sua opera alle dipendenze di amministrazioni
pubbliche con rapporto di lavoro subordinato, allorché la sua
attività sia direttamente resa in favore dell'amministrazione
da cui dipende;
b) chi svolge a titolo gratuito e senza carattere di
professionalità ed abitualità, previa comunicazione alla
Provincia ed al Comune interessati e nell'osservanza delle
norme regionali in materia di agenzie di viaggio, le attività
di cui al presente titolo esclusivamente in favore dei soci o
iscritti agli Enti o Organismi di carattere associativo
operanti nel settore del turismo e del tempo libero, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 217/1983;
c) chi svolge in qualità di dipendente di agenzie di viaggio
attività di accoglienza ed accompagnamento da e per aeroporti,
stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di
trasporto;
d) chi, in possesso di specifica specializzazione nella
traduzione simultanea o consecutiva, presti la propria opera
in qualità di interprete e traduttore in occasione di
congressi o convegni;
e) chi svolge a titolo gratuito attività di accompagnamento e
assistenza o in pellegrinaggi nei luoghi di culto promossi da
organizzazioni senza scopo di lucro a carattere regionale o
pluriregionale aventi finalità religiose o per conto di
Associazioni Pro-loco limitatamente al territorio comunale di
riferimento;
f) chi svolge l'attività solo a fini educativi a titolo
gratuito, senza continuità professionale, su progetto di
associazioni scolastiche o di Enti locali.
Art. 8. (Esame di abilitazione tecnica all'esercizio delle
professioni turistiche e Commissione esaminatrice).
1. L'abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni
turistiche si consegue mediante il superamento del relativo
esame di idoneità.
2. A tal fine le Province emanano di norma ogni tre anni il
bando di esame di abilitazione tecnica che deve contenere i
criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per
lo svolgimento e la valutazione delle prove scritte e orali.
3. Per i soggetti in possesso dei titoli di studio rilasciati
da Istituti tecnici per il turismo, da Istituti professionali
di Stato ad indirizzo turistico relativi a corsi di durata
quinquennale e per quelli che essendo in possesso del diploma
di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 9, hanno
frequentato un corso di formazione professionale della durata
minima di 600 ore, l'accertamento dell'idoneità avviene
attraverso il superamento della sola prova orale. I titoli di
studio ed i corsi di formazione professionale predetti devono
essere attinenti alle professioni indicate all'articolo 5 (1).
4. Le Province costituiscono una Commissione esaminatrice per
l'accertamento della capacità tecnica all'esercizio delle
professioni turistiche, composta da:
a) un dirigente della Provincia competente in materia con
funzioni di Presidente;
b) un esperto di legislazione turistica;
c) due esperti dei quali sia notoriamente riconosciuta la
specifica competenza nelle materie d'esame proprie della
figura professionale di cui trattasi;
d) un rappresentante della categoria professionale
interessata;
e) un docente per ciascuna delle lingue estere oggetto
d'esame.
5. Funge da segretario della Commissione un dipendente
provinciale di livello non inferiore all'ottavo.
6. Ai componenti della Commissione estranei
all'Amministrazione provinciale spettano per ogni seduta e in
caso di missione i compensi fissati dalla Provincia nei limiti
previsti dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive
modificazioni.
Art. 9. (Requisiti di ammissione all'esame).
1. Ai fini dell'ammissione all'esame, gli aspiranti
all'esercizio delle professioni turistiche devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro stato membro della Unione
Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno
regolarizzato la loro posizione ai sensi della legge 28
febbraio 1990, n. 39;
b) residenza in uno dei Comuni della regione Marche;
c) età non inferiore ad anni diciotto;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria
di secondo grado o di equivalente diploma conseguito in Stato
estero, oppure del diploma specifico di qualificazione alla
professione che il candidato aspira ad esercitare rilasciato
da istituto professionale statale o legalmente riconosciuto
dallo Stato o parificato.
2. L'equivalenza del diploma conseguito in Paesi stranieri al
corrispondente diploma di istituti di istruzione secondaria di
secondo grado italiano deve risultare da apposita
certificazione rilasciata dall'autorità competente, apposta in
calce o acclusa alla traduzione in lingua italiana debitamente
legalizzata del titolo di studio prodotto.
Art. 10. (Domanda d'esame).
1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione tecnica
all'esercizio delle professioni oggetto del presente titolo
deve essere presentata alla Provincia di residenza del
candidato avvero a quella competente in relazione al Comune
scelto per il domicilio.
2. Nella domanda l'interessato, oltre alle dichiarazioni da
rilasciare, sotto la propria responsabilità, sul possesso dei
requisiti soggettivi previsti dall'articolo 9, deve indicare:
a) la professione per la quale intende abilitarsi;
b) le lingue estere per le quali intende sostenere gli esami.
Art. 11. (Programmi dei corsi e degli esami).
1. La Giunta regionale approva i programmi dei corsi di
formazione e degli esami per l'accertamento dell'idoneità
tecnico-professionale di ciascuna delle professioni
disciplinate dalla presente legge.
2. Appositi programmi di esame sono formulati per l'esercizio
della professione di guida turistica anche nei siti di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 3.
3. I programmi indicano le materie e le modalità della
formazione e degli esami, prevedendo che venga accertato tra
l'altro il possesso delle conoscenze e capacità professionali
prescritte dall'articolo 11, dodicesimo comma, della legge 17
maggio 1983, n. 217.
4. Per le guide turistiche deve essere accertata la conoscenza
di una o più lingue straniere, la conoscenza delle opere
d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze
paesaggistiche della regione, la conoscenza approfondita della
storia e delle caratteristiche dei siti oggetto di visita
turistica.
Art. 12. (Estensione dell'abilitazione tecnica).
1. Coloro i quali siano già abilitati all'esercizio di una
delle professioni turistiche ovvero per la professione di
direttore tecnico di agenzie di viaggi e turismo, possono
conseguire l'abilitazione tecnica nelle altre professioni di
cui al presente titolo senza sostenere l'esame nelle lingue
per le quali abbiano già ottenuto l'abilitazione.
2. Coloro che siano già abilitati all'esercizio della
professione, i quali intendano conseguire l'idoneità per
lingue estere per le quali non siano già abilitati, sono
sottoposti ad esame limitatamente alle altre lingue straniere
secondo le disposizioni del presente titolo.
Art. 13. (Attestato di abilitazione tecnica).
1. Sono abilitati all'esercizio delle professioni di cui al
presente titolo, i candidati che abbiano conseguito la
specifica idoneità.
2. Le Province rilasciano all'interessato, entro trenta giorni
dal conseguimento, l'attestato di abilitazione tecnica, ai
fini del rilascio della licenza di esercizio della professione
da parte del Comune competente, con l'indicazione della figura
professionale e delle lingue estere per cui è stato effettuato
l'accertamento di capacità.
3. I candidati che hanno superato la prova d'esame e sono
giudicati idonei devono produrre entro trenta giorni la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti
soggettivi di cui all'articolo 9.
4. La mancata produzione della documentazione impedisce il
rilascio dell'attestato.
Art. 14. (Corrispettivi per i servizi amministrativi resi).
1. Il rilascio dell'attestato di abilitazione tecnica è
soggetto al versamento della somma di lire 150.000, quale
corrispettivo per il servizio reso.
2. Il rilascio della licenza di esercizio e del provvedimento
di rinnovo quadriennale della stessa ai sensi dei commi 1, 2,
3 e 5 dell'articolo 6, è subordinato al versamento di una
somma di lire 150.000.
3. Il rinnovo annuale della licenza ai sensi del comma 4,
dell'articolo 6, è subordinato al versamento di una somma di
lire 100.000.
4. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato su apposito
conto corrente postale a favore della Provincia competente;
quelli di cui ai commi 2 e 3 a favore del Comune competente.
Art. 15. (Elenchi provinciali).
1. La Provincia cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi
degli idonei all'esercizio delle professioni turistiche, in
cui viene specificata la professione, la località e il
territorio di riferimento dell'attività, la specializzazione,
le lingue straniere conosciute; negli elenchi viene altresì
annotato il possesso della licenza di cui all'articolo 6,
nonché i relativi rinnovi, revoche e sospensioni.
2. Gli elenchi sono aggiornati dalla Provincia annualmente.
3. La cancellazione dagli elenchi è disposta per decesso o per
la perdita definitiva di uno dei requisiti previsti per
ottenere l'idoneità tecnico-professionale o per sanzione
amministrativa pronunciata contestualmente alla sanzione per
causa di particolare gravità.
4. Chi intende essere iscritto negli elenchi di cui al comma 1
deve farne domanda alla Provincia indicando la professione che
intende esercitare, la località e il territorio di riferimento
dell'attività, la specializzazione, le lingue straniere
conosciute, allegando la documentazione attestante il possesso
dei requisiti di cui all'articolo 9, nonché la ricevuta di
versamento alla Provincia del contributo per il concorso alle
spese di accertamento previsto dall'articolo 239 del r.d.l. 6
maggio 1940, n. 635, nella misura di lire 30.000.
5. Per l'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 la
Provincia accerta che gli interessati possiedano i requisiti
di cui all'articolo 9.
6. All'atto dell'iscrizione prevista dal comma 1, viene
rilasciata all'interessato dalla Provincia apposita tessera
personale di riconoscimento, che deve essere mantenuta in
vista dallo stesso durante l'espletamento dell'attività
professionale.
Art. 16. (Corsi di formazione e aggiornamento).
1. La Regione provvede alla formazione e all'aggiornamento
professionale per le figure previste dal presente titolo
secondo gli obiettivi, i principi e le procedure che
disciplinano le attività di formazione professionale nelle
Marche.
2. I diplomati degli istituti tecnici e professionali ad
indirizzo turistico hanno titolo preferenziale per
l'ammissione ai corsi di formazione di cui al comma 1.
3. Le figure professionali di cui al comma 1 sono tenute a
frequentare, almeno ogni triennio, un corso di aggiornamento.
Art. 17. (Tariffe professionali).
1. Le tariffe per le prestazioni professionali sono fissate
dalle Province, sentite le associazioni di categoria.
Art. 18. (Divieti).
1. E' fatto divieto di esercitare, dietro compenso attività
estranee alle professioni di cui al presente titolo nei
confronti dei turisti. Il divieto comprende attività di
carattere commerciale, di concorrenza alle Agenzie di viaggio,
di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di
alberghi, imprese di trasporto singole o associate, imprese
commerciali, artigiane, industriali e simili.
2. E' fatto altresì divieto ai soggetti che esercitano le
professioni di cui al presente titolo e agli operatori,
imprese o Enti che si avvalgano delle prestazioni
professionali degli stessi, di applicare tariffe difformi da
quelle determinate ai sensi dell'articolo 17.
3. E' fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni
professionali di chi non è in possesso della prevista licenza,
salvo le eccezioni indicate all'articolo 7.
Art. 19. (Vigilanza e controllo).
1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica
sicurezza, la vigilanza ed il controllo sull'attività
professionale nonché sull'applicazione delle disposizioni del
presente titolo, sono esercitati dai Comuni.
Art. 20. (Sanzioni amministrative).
1. Salva l'applicazione delle norme penali, l'esercizio
abusivo delle attività professionali, nonché l'uso abusivo di
segni distintivi di professioni turistiche, danno luogo alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2
milioni a lire 10 milioni.
2. Chiunque violi i divieti di cui all'articolo 18, comma 1, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 1 milione a lire 3 milioni.
3. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 18, comma 2,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 500.000 a lire 2 milioni.
4. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 18, comma 3,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate in
caso di recidiva.
6. I Comuni sono competenti per l'irrogazione delle sanzioni
di cui alla presente legge con le modalità e le procedure
previste dalla l.r. 5 luglio 1983, n. 16 e successive
modificazioni.
Art. 21. (Sospensione e revoca della licenza).
1. La presentazione della domanda di rinnovo della licenza
oltre il termine di trenta giorni di cui al comma 5
dell'articolo 6 e comunque non oltre il termine di scadenza
della stessa, comporta la sospensione della licenza fino al
provvedimento di rinnovo del Comune che dovrà essere compiuto
entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.
2. La licenza, salvo quanto disposto da norme penali e di
pubblica sicurezza, può essere inoltre sospesa dal Comune che
l'ha rilasciata per un periodo da sei a dodici mesi nei
seguenti casi:
a) inadempimento degli obblighi professionali;
b) comportamento particolarmente scorretto nell'esercizio
dell'attività professionale e comunque contrario agli scopi
del turismo;
c) violazione dei divieti previsti dall'articolo 18 della
presente legge.
3. La licenza è revocata in caso di reiterazione dei
comportamenti di cui al comma 2 e per la perdita da parte del
titolare dei requisiti per il suo rilascio.
Art. 22. (Ingresso gratuito).
1. Le guide turistiche munite di licenza, nell'esercizio
dell'attività professionale, hanno diritto all'ingresso
gratuito, durante le ore di apertura al pubblico, in tutti i
musei, gallerie e monumenti di proprietà dello Stato, delle
Regioni, di Enti locali e di privati esistenti nel territorio
regionale ai sensi dell'articolo 12 del r.d.l. 18 gennaio
1937, n. 448.
Art. 23. (Norme transitorie).
1. Coloro che esercitano le attività turistiche di cui al
presente titolo e che sono in possesso della licenza
rilasciata ai sensi della normativa previdente hanno diritto
ad ottenere il rilascio della licenza di cui alla presente
legge a prescindere dal programma previsto dal successivo
comma 9. A tal fine gli interessati devono presentare apposita
domanda al Comune entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.
2. Sono iscritti nei rispettivi elenchi provinciali, previa
domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, coloro che hanno conseguito
l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al
presente titolo ai sensi della normativa previgente.
3. Sono altresì iscritti nei rispettivi elenchi provinciali,
previa domanda da presentarsi nei termini di cui al comma 2,
coloro che esercitano nella regione Marche, da almeno tre
anni, le professioni turistiche diverse da guida turistica,
interprete turistico, accompagnatore turistico e corriere. A
tale scopo gli interessati devono allegare alla domanda:
a) idonea documentazione comprovante l'effettivo svolgimento
dell'attività;
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui
l'interessato attesta il possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 9 con esclusione di quelli previsti dalla
lettera e).
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 sono esonerati dal
conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 8.
5. I Comuni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge inviano alle Province l'elenco nominativo dei
titolari di licenze rilasciate ai sensi del comma 1 con
l'indicazione della professione specifica esercitata e
trasmettono altresì proprie proposte in ordine al programma di
cui al comma 9.
6. La Provincia procede all'iscrizione dei soggetti titolari
delle licenze di cui al comma 1 negli appositi elenchi; i
titolari della licenza per l'esercizio della professione di
corriere sono iscritti negli elenchi provinciali degli
accompagnatori turistici.
7. In sede di prima applicazione, il bando di esame di cui
all'articolo 8 è approvato entro novanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge; entro lo stesso termine, la
Provincia indice, ai fini del conseguimento dell'abilitazione
all'uso delle lingue estere indicate nella domanda, una
apposita sessione, consistente nel solo colloquio nella lingua
o nelle lingue richieste.
8. In sede di prima applicazione della presente legge le
disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 8 si applicano
altresì ai soggetti che, essendo in possesso del diploma di
cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 9, abbiano
frequentato un corso di formazione professionale di almeno 400
ore in materie attinenti alle professioni turistiche di cui
all'articolo 5.
9. Per un periodo massimo di cinque anni, decorrenti
dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni
rilasciano licenze, al di fuori dell'ipotesi di cui al comma
1, sulla base di un apposito programma approvato dalle
Province.
10. Il programma stabilisce il numero delle licenze
concedibili in ambito provinciale ed è formulato tenendo conto
delle proposte dei Comuni e delle prospettive di sviluppo del
turismo nel periodo considerato.
TITOLO III
Esercizio della professione di maestro di sci
Art. 24. (Definizione della professione).
1. La professione di maestro di sci è regolata dalla legge 8
marzo 1991, n. 81 e dalle norme della presente legge.
2. Con provvedimento della Giunta regionale, da emanare entro
dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono
individuate e delimitate le aree sciistiche e descritte le
caratteristiche degli itinerari sciistici, percorsi da sci
fuori pista ed escursioni sciistiche ove è prevista l'attività
di maestri di sci, con esclusione degli itinerari e dei
percorsi fuori pista riservati alle guide alpine.
Art. 25. (Albo professionale regionale).
1. L'esercizio della professione di maestro di sci è
subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale
dei maestri di sci tenuto, sotto la vigilanza della Giunta
regionale, dal Collegio regionale dei maestri di sci ed al
possesso dell'abilitazione e dei requisiti di cui all'articolo
4 della legge 8 marzo 1991, n. 81.
2. L'esercizio della professione di maestro di sci non è
soggetto a licenza comunale.
Art. 26. (Abilitazione tecnico-didattico-culturale).
1. La Giunta regionale istituisce almeno ogni tre anni i corsi
di formazione previsti dall'articolo 6 della legge 81/1991,
avvalendosi della collaborazione del Consiglio direttivo del
Collegio regionale dei maestri di sci, nonché della
Federazione italiana sport invernali per le competenze di cui
all'articolo 8 della legge 81/1991.
2. Ai corsi di formazione di cui al comma 1 sono ammessi i
residenti in Italia o in altro stato membro dell'Unione
Europea, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della
legge 8 marzo 1991, n. 81 (2).
3. Le prove d'esame da superare, a conclusione degli appositi
corsi di formazione, per conseguire l'abilitazione
all'esercizio della professione di maestro di sci comprendono
tre sezioni: tecnico-pratica, didattica e culturale. L'esame è
superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in
ciascuna delle tre sezioni. La sezione culturale comprende le
materie concernenti: pericoli della montagna; metereologia
alpina; nivologia; prevenzione dei rischi da valanga, soccorso
in valanga; orientamento topografico; ambiente montano e
conoscenza del territorio regionale, nozioni di medicina e
pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro
leggi e regolamenti professionali.
4. La Giunta regionale definisce il programma dei corsi e
delle prove d'esame, sentito il Consiglio direttivo del
Collegio regionale dei maestri di sci e garantendo comunque il
rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche
definiti dalla Federazione italiana sport invernali per le
competenze di cui all'articolo 8 della legge 81/1991.
Art. 27. (Commissione giudicatrice).
1. La Commissione giudicatrice per l'abilitazione tecnica per
l'esercizio della professione di maestro di sci è nominata con
decreto del Presidente della Giunta regionale, previa
deliberazione della Giunta medesima, di intesa con il Collegio
regionale dei maestri di sci. La Commissione è presieduta dal
dirigente del servizio regionale competente ed è composta da
un esperto per ciascuna delle materie insegnate nei corsi.
2. La valutazione tecnica e didattica dei candidati spetta ad
una sottocommissione nominata con le modalità di cui al comma
1 e composta da tre maestri di sci e da due istruttori
nazionali individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della
legge 81/1991.
3. Ai componenti della Commissione e della sottocommissione
estranei all'Amministrazione regionale, ivi compresi gli
esperti di cui all'articolo 28, comma 3, spettano per ogni
seduta e in caso di missione i compensi previsti dalla l.r.
20/1984 e successive modificazioni.
Art. 28. (Specializzazioni).
1. I maestri di sci possono conseguire, mediante la frequenza
di appositi corsi e il superamento dei relativi esami, le
seguenti specializzazioni:
a) l'insegnamento ai bambini;
b) l'insegnamento dello sci a portatori di handicap;
c) l'insegnamento di surf da neve, snowboard ed attrezzi
tecnici similari.
2. I corsi per il conseguimento delle specializzazioni di cui
al comma 1 sono istituiti dalla Giunta regionale, che si
avvale per la loro organizzazione della collaborazione del
Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci
e della Federazione italiana sport invernali per le competenze
di cui all'articolo 8 della legge 81/1991. La Giunta regionale
fissa l'ammontare delle spese a carico dei frequentanti.
3. Gli esami per il conseguimento dei diplomi di
specializzazione consistono in prove tecnico-pratiche,
didattiche e culturali. Le prove tecnico-pratiche e didattiche
sono sostenute avanti la sottocommissione di cui all'articolo
27, comma 2, integrata con uno o più esperti nelle materie
oggetto della specializzazione nominati dal Presidente della
Giunta regionale, le prove culturali sono sostenute avanti la
Commissione di cui all'articolo 27, comma 1, integrata con gli
stessi esperti.
Art. 29. (Maestri di sci di altre regioni e di altri Stati).
1. I maestri di sci iscritti agli albi professionali di altre
regioni che intendano esercitare stabilmente la professione
nelle Marche debbono richiedere l'iscrizione all'albo
professionale della regione.
2. L'iscrizione avviene previo colloquio volto ad accertare la
conoscenza dell'ambiente montano e del territorio regionale,
da sostenersi avanti alla sottocommissione di cui all'articolo
27, comma 2.
3. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri
di sci provvede all'iscrizione di coloro che abbiano espletato
il colloquio di cui al comma 2, previa altresì la verifica che
il richiedente risulti iscritto all'albo professionale della
regione di provenienza, che ne abbia chiesto la cancellazione
e che permangano i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4
della legge 81/1991, prescritti per l'iscrizione all'albo.
4. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri
di sci provvede altresì a cancellare dall'albo i nominativi di
coloro che risultano iscritti all'albo di altre Regioni.
5. I maestri di sci iscritti agli albi di altre regioni che
intendano esercitare temporaneamente la professione nelle
Marche per periodi non superiori ai quindici giorni, anche non
consecutivi, devono darne preventiva comunicazione al
Consiglio direttivo del Collegio regionale, indicando le
località sciistiche nelle quali intendono insegnare, il
periodo di attività, il recapito nel territorio regionale e la
posizione fiscale. Essi sono tenuti a praticare le tariffe
determinate dal Collegio regionale dei maestri di sci e
comunque tariffe non inferiori a quelle praticate dalla locale
scuola di sci.
6. Ai maestri di sci appartenenti alla Unione Europea che
intendano esercitare la professione nelle Marche si applicano
le norme di cui ai commi precedenti, nonché le norme di cui al
d.lgs. 319/1994.
7. I maestri di sci non appartenenti alla Unione Europea non
iscritti in albi professionali italiani che intendano
esercitare la professione nelle Marche per periodi non
superiori a quindici giorni, anche non consecutivi, devono
richiedere, almeno otto giorni prima, il nulla osta al
Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci.
Qualora i maestri di sci stranieri intendano insegnare
stabilmente nelle Marche devono richiedere l'iscrizione
all'albo professionale della regione. L'iscrizione è concessa
subordinatamente al riconoscimento da parte della Federazione
italiana sport invernali, d'intesa con il Collegio nazionale
dei maestri di sci di cui all'articolo 15 della legge 81/1991,
dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di
provenienza e della reciprocità di trattamento, nonché
all'espletamento del colloquio di cui al comma 2. Per
l'iscrizione va inoltre verificato il possesso dei requisiti
soggettivi di cui all'articolo 4 della legge 81/1991.
8. Non è soggetto agli obblighi di cui al comma 5 l'esercizio
dell'attività per periodi non superiori ai quindici giorni,
anche non consecutivi, da parte di maestri di sci provenienti
coi loro allievi da altre regioni o da altri Stati.
Art. 30. (Collegio regionale dei maestri di sci).
1. E' istituito, come organo di autodisciplina e di
autogoverno della professione, il Collegio regionale dei
maestri di sci. Di esso fanno parte tutti i maestri iscritti
all'albo della regione, nonché quelli ivi residenti che
abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.
2. Sono organi del Collegio:
a) l'assemblea, formata da tutti i membri del Collegio;
b) il Consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti
tra tutti i membri del Collegio nel numero e secondo le
modalità previste dal regolamento di cui al comma 3;
c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo nel proprio
interno.
3. Un regolamento adottato dall'assemblea e approvato dalla
Giunta regionale detta norme per il funzionamento del Collegio
e la validità delle sedute dei suoi organi e definisce i
rapporti tra essi. La vigilanza sul Collegio è demandata alla
Giunta regionale.
Art. 31. (Scuole di sci).
1. Agli effetti della presente legge per scuola di sci si
intende qualunque organizzazione a base associativa cui
facciano capo più maestri di sci per esercitare in modo
coordinato la loro attività. In linea di principio, ogni
scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in una
stazione invernale.
2. La Giunta regionale, sentito il Consiglio direttivo del
Collegio regionale, autorizza l'apertura di scuole di sci
invernali o estive valutando le richieste in relazione alla
salvaguardia degli interessi turistici delle località
interessate e favorendo la concentrazione delle scuole, purché
ricorrano le seguenti condizioni:
a) che la scuola sia costituita da un numero minimo di tre
maestri di sci, compreso il direttore cui è affidata la
rappresentanza legale della scuola stessa. Al fine di
garantire la necessaria continuità nel funzionamento dei
servizi turistici, i maestri di sci costituenti l'organico
minimo debbono impegnarsi a prestare la propria opera presso
la scuola per almeno sessanta giorni nel periodo di apertura
delle strutture ricettive della località turistica;
b) che la scuola sia retta da statuti e regolamenti ispirati a
criteri di democraticità e di partecipazione effettiva di
tutti gli associati, deliberati dall'assemblea dei maestri che
ne fanno parte; in particolare tutti i maestri associati alla
scuola da almeno un anno dovranno poter concorrere alla
elezione delle cariche sociali ed i frutti dell'attività
realizzata dalla scuola andranno ripartiti in relazione alle
effettive prestazioni professionali del singolo maestro e alla
sua eventuale specializzazione;
c) che la denominazione della scuola sia tale da non creare
confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti
in zona;
d) che la scuola disponga di propria sede e che sia in grado
di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la
stagione invernale o estiva;
e) che la scuola assuma l'impegno a prestare la propria opera
nelle operazioni straordinarie di soccorso, a collaborare con
le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione
della pratica dello sci nelle scuole, nonché a collaborare con
gli Enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali,
pubblicitarie e operative intese ad incrementare l'afflusso
turistico nelle stazioni sciistiche della regione;
f) che la scuola dimostri di aver contratto una adeguata
polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità
civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento
dello sci.
3. Le scuole di sci invernali possono svolgere l'attività di
insegnamento nel periodo compreso tra il 30 novembre e il 31
marzo; quelle di sci estive nel periodo compreso tra il 1°
giugno e il 30 settembre.
4. L'autorizzazione è revocata qualora vengano a mancare uno o
più requisiti previsti dal presente articolo e nel caso di
ripetute infrazioni alle norme della presente legge.
5. L'autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui,
trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora
iniziato la propria attività, ovvero nel caso di interruzione
dell'attività della scuola che si protragga per oltre una
stagione, oppure qualora non si dia attuazione alle
disposizioni previste nel provvedimento autorizzativo.
6. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere
presentata al Presidente della Giunta regionale entro il 30
settembre per le scuole di sci invernali ovvero entro il 1°
aprile per le scuole di sci estive, corredata di:
a) elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola;
b) verbale della riunione in cui è stato nominato il
direttore;
c) atto costitutivo e statuto della scuola, deliberato a norma
del comma 2, lettera b);
d) indicazione della sede o delle sedi della scuola, nonché di
eventuali recapiti;
e) denominazione della scuola.
7. Copia delle autorizzazioni rilasciate dalla Giunta
regionale è trasmessa al Consiglio direttivo del Collegio
regionale dei maestri di sci per l'esercizio della vigilanza
sulle scuole.
8. Le scuole di sci autorizzate sono tenute a comunicare entro
il termine di inizio della stagione alla Giunta regionale e al
Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci
tutte le variazioni che interessano il corpo insegnante, gli
statuti, la sede ed i recapiti.
Art. 32. (Sanzioni amministrative).
1. Chiunque, pur in possesso dell'abilitazione di cui
all'articolo 26, eserciti, nell'ambito del territorio della
regione, l'attività di maestro di sci senza essere iscritto
all'albo, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
2. La violazione degli obblighi previsti ai commi 5 e 7
dell'articolo 29 comporta la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 3 milioni.
3. L'esercizio abusivo di scuola di sci ed in ogni caso
l'apertura e l'esercizio di scuole di sci, comunque
denominate, in difetto della autorizzazione di cui
all'articolo 31 comporta la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 10 milioni a
carico di ciascuna persona che pratichi l'attività di
insegnamento dello sci nell'ambito dell'organizzazione
abusiva; in aggiunta a quanto previsto nel presente comma,
viene irrogata la sanzione da lire 5 milioni a lire 15 milioni
a carico del direttore della scuola di sci abusiva.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono applicate dai
Comuni secondo le procedure e le modalità di cui alla l.r.
16/1983.
Art. 33. (Norme transitorie per la professione di maestro di
sci).
1. Nella prima applicazione della presente legge sono iscritti
all'albo professionale regionale dei maestri di sci e fanno
parte del Collegio regionale dei maestri di sci, tutti i
maestri iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 5
della l.r. 31 ottobre 1983, n. 35.
2. Nella prima applicazione della presente legge sono
riconosciute come scuole di sci quelle autorizzate ai sensi
dell'articolo 16 della l.r. 35/1983.
3. La prima assemblea del Collegio regionale dei maestri di
sci è indetta dal Presidente della Giunta regionale mediante
avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione e
da trasmettere alle associazioni di categoria dei maestri di
sci e alle scuole di sci.
TITOLO IV
Esercizio delle professioni di guida alpina, aspirante guida
alpina e guida
speleologica
CAPO I
Esercizio della professione di guida alpina-maestro di
alpinismo e
aspirante guida
Art. 34. (Definizione della professione).
1. L'esercizio delle professioni di guida alpina-maestro di
alpinismo e aspirante guida alpina è regolato dalla legge 2
gennaio 1989, n. 6 e successive modificazioni e dalla presente
legge; esso è subordinato all'iscrizione agli albi
professionali regionali, previo conseguimento
dell'abilitazione tecnica.
Art. 35. (Abilitazione tecnica all'esercizio della professione
di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida
alpina).
1. L'abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza
degli appositi corsi e il superamento dei relativi esami di
idoneità e secondo le modalità di cui all'articolo 23 della
legge 8 marzo 1991, n. 81.
2. Sono ammessi ai corsi i residenti in comuni della regione
che abbiano compiuto ventuno anni per le guide alpine-maestri
di alpinismo e diciotto anni per gli aspiranti guida.
L'aspirante guida può essere ammesso al corso per
l'abilitazione all'esercizio della professione come guida
alpina-maestro di alpinismo dopo due anni di esercizio della
professione come aspirante guida e deve conseguire il grado di
guida alpina entro il decimo anno successivo a quello in cui
ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della
professione come aspirante guida alpina.
3. La Commissione esaminatrice per l'abilitazione
all'esercizio della professione di cui al presente articolo è
nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale,
previa deliberazione della Giunta medesima, d'intesa con il
Collegio regionale delle guide. La Commissione è presieduta
dal dirigente del servizio regionale competente ed è composta
da un esperto per ciascuna delle materie insegnate nei corsi e
da due guide alpine-maestri di alpinismo.
4. La valutazione tecnica spetta a una sottocommissione
nominata con le modalità di cui al comma 3, composta da tre
istruttori di guida alpina- maestro di alpinismo in possesso
del diploma di istruttore di guida alpina- maestro di
alpinismo.
5. Ai componenti della Commissione e della sottocommissione
estranei all'Amministrazione regionale spettano per ogni
seduta e in caso di missione i compensi previsti dalla l.r.
20/1984 e successive modificazioni.
6. La Giunta regionale, sentito il Collegio nazionale delle
guide e sulla base dei criteri didattici da questo elaborati,
definisce i programmi dei corsi e i criteri per le prove di
esame.
Art. 36. (Collegio regionale delle guide alpine).
1. E' istituito il Collegio regionale delle guide
alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.
2. Le modalità di funzionamento e i compiti dell'assemblea del
Collegio regionale e del suo direttivo sono disciplinati dagli
articoli 13 e 14 della legge 6/1989.
Art. 37. (Tariffe professionali).
1. Le tariffe per le prestazioni relative alle professioni di
cui al presente capo sono stabilite dalla Giunta regionale,
sentito il direttivo del Collegio regionale delle guide, nel
rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal Collegio
nazionale delle guide e approvata dall'autorità competente.
Art. 38. (Sanzioni).
1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida
iscritti agli albi professionali regionali sono soggetti alle
sanzioni previste dagli articoli 17 e 18, comma 1, della legge
6/1989.
2. Chiunque, pur in possesso, dell'abilitazione tecnica per
l'esercizio delle professioni di cui al comma 1, esercita le
professioni stesse senza essere iscritto al relativo albo
professionale, è soggetto alla sanzione amministrativa
prevista dal comma 1 dell'articolo 32.
3. Per le violazioni previste dal comma 2 dell'articolo 18
della legge 6/1989, è applicata una sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 1 milione a lire 3 milioni.
4. Le sanzioni previste dai commi 2 e 3 sono applicate dai
Comuni secondo le modalità previste dalla l.r. 16/1983 e
successive modificazioni.
Art. 39. (Accompagnatore di media montagna).
1. La professione di accompagnatore di media montagna viene
esercitata ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 6/1989
ed è subordinata al conseguimento dell'abilitazione tecnica e
all'iscrizione nell'elenco speciale regionale degli
accompagnatori di media montagna tenuto dal Collegio regionale
delle guide sotto la vigilanza della Giunta regionale.
2. La Regione Marche provvede alla formazione,
all'abilitazione e all'aggiornamento degli accompagnatori di
media montagna. L'accompagnatore di media montagna è tenuto a
partecipare ogni tre anni all'apposito corso di aggiornamento.
3. La Giunta regionale provvede ad individuare e delimitare le
zone montane ove è prevista l'attività degli accompagnatori di
media montagna.
Art. 39 bis. (Abilitazione tecnica all'esercizio della
professione di accompagnatore di media montagna). (3)
1. L'abilitazione tecnica per accompagnatore di media montagna
necessaria per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui
all'articolo 39 si consegue con il superamento di un esame
volto ad accertare l'idoneità tecnica e la conoscenza dei
territori montani marchigiani, previa frequenza di appositi
corsi teorico-pratici organizzati dalla Regione in
collaborazione con il collegio regionale delle guide alpine.
2. Per l'ammissione all'esame di cui al comma 1, occorre
presentare domanda alla Giunta regionale, corredata di una
relazione sull'attività svolta, sostenuta da relativa
documentazione, per essere valutata in sede d'esame.
3. La Commissione esaminatrice per l'abilitazione tecnica è
nominata con la procedura prevista nel comma 3 dell'articolo
35 ed è composta da:
a) il Dirigente del servizio regionale sport che la presiede;
b) il Dirigente del servizio turismo o suo delegato;
c) due guide alpine facenti parte del collegio regionale ed
iscritte all'albo professionale delle Marche;
d) un medico esperto designato dalla delegazione alpina del
Centro nazionale servizio alpino speleologico (CNSAS);
e) un esperto universitario in materie
naturalistico-ambientali applicate alla montagna (4).
Art. 40. (Promozione e diffusione dell'alpinismo).
1. Al fine di agevolare i compiti istituzionali del Collegio
regionale delle guide alpine e specificatamente per l'opera
prestata in operazioni di soccorso, per la promozione della
diffusione dell'alpinismo e dell'escursionismo, la Regione può
concedere contributi al Collegio stesso sulla base di domanda
inoltrata al Presidente della Giunta, motivata e corredata da
documentazione delle spese sostenute.
CAPO II
Esercizio della professione di guida speleologica
Art. 41. (Definizione della professione).
1. E' guida speleologica chi svolge professionalmente anche in
modo non esclusivo e non continuativo le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone in escursioni ed esplorazioni in
grotte, cavità naturali o forre, ipogei artificiali;
b) insegnamento delle tecniche e delle materie professionali
speleologiche e complementari.
Art. 42. (Gradi della professione).
1. La professione si articola in due gradi: guida
speleologica, aspirante guida.
2. La guida speleologica svolge le attività di cui
all'articolo 41. L'aspirante guida può svolgere solo
l'attività di accompagnamento di persone in facili grotte
naturali limitatamente a quelle di sviluppo orizzontale, con
ciò escludendo espressamente quelle in cui si richieda, anche
solo occasionalmente, l'utilizzo di corde, scalette flessibili
e/o attrezzi per la progressione.
Art. 43. (Licenza per l'esercizio della professione di guida
speleologica).
1. L'esercizio della professione di guida speleologica nel
territorio della regione è subordinato al possesso di apposita
licenza rilasciata dal Comune in cui l'interessato risiede
ovvero, nel caso di non residenti nelle Marche, che intendono
esercitare la professione nella regione in modo continuativo,
dal Comune nel quale essi intendono stabilire il proprio
domicilio.
2. Il rilascio della licenza di cui al presente articolo è
subordinato al conseguimento dell'abilitazione tecnica
all'esercizio della relativa professione.
3. La licenza è rilasciata dal Comune entro sessanta giorni
dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato.
4. La domanda per il rilascio della licenza è redatta con le
modalità di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a), b), e d).
5. La licenza per l'esercizio della professione di guida
speleologica ha efficacia per l'intero territorio regionale.
Ad essa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6,
commi 4 e 5, e all'articolo 14, commi 2, 3 e 4.
6. La professione di guida speleologica può essere esercitata
anche dalle guide alpine-maestri di alpinismo e dagli
aspiranti guida che abbiano conseguito la specializzazione in
speleologia ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 10
della legge 6/1989.
6 bis. Non sono soggetti all'obbligo di munirsi della licenza,
di cui al comma 1, coloro che all'entrata in vigore della
presente legge prestano la loro opera di guide in complessi
speleologici, alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, a
favore delle medesime (5).
Art. 44. (Abilitazione tecnica all'esercizio della professione
di guida speleologica).
1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di
guida speleologica si consegue mediante la frequenza degli
appositi corsi organizzati ogni due anni dalla Regione secondo
le modalità previste dalla legislazione regionale sulla
formazione professionale, in collaborazione con il Collegio
regionale delle guide speleologiche ed aspiranti guida ed il
superamento dei relativi esami di idoneità.
2. Sono ammessi ai corsi i residenti in comuni della regione
che abbiano compiuto diciotto anni per gli aspiranti guida
speleologica e ventuno anni per le guide speleologiche, che
abbiano il godimento dei diritti civili e politici e siano in
possesso del diploma di scuola media inferiore e dell'idoneità
fisica allo svolgimento della professione, attestata da
apposito certificato di un medico sportivo.
3. La Commissione giudicatrice è nominata con le modalità di
cui all'articolo 35, comma 3; essa è presieduta dal dirigente
del servizio regionale competente ed è composta da un esperto
per ciascuna delle materie insegnate nei corsi e da una guida
speleologica. La valutazione tecnica spetta ad una
sottocommissione di tre guide speleologiche facenti parte del
Collegio regionale delle guide speleologiche e degli aspiranti
guida speleologica di cui all'articolo 46.
4. Ai componenti della Commissione estranei
all'amministrazione regionale spettano, per ogni seduta e in
caso di missione, i compensi previsti dalla l.r. 20/1984 e
successive modificazioni ed integrazioni.
5. La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale delle
guide speleologiche e degli aspiranti guida e sulla base di
criteri didattici da questo elaborati, definisce i programmi
dei corsi e i criteri per le prove d'esame.
Art. 45. (Albo regionale).
1. E' istituito presso la Giunta regionale l'albo delle guide
speleologiche e degli aspiranti guida speleologica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo regionale coloro che
sono in possesso della licenza di cui all'articolo 43.
3. All'atto dell'iscrizione prevista dal comma 2, vengono
rilasciati all'interessato apposito libretto personale ed un
distintivo di riconoscimento che deve essere mantenuto in
vista dallo stesso durante l'espletamento dell'attività
professionale.
Art. 46. (Collegio regionale delle guide speleologiche e degli
aspiranti guida).
1. E' istituito come organo di autodisciplina e di autogoverno
il Collegio regionale delle guide speleologiche e degli
aspiranti guida il cui funzionamento è disciplinato da uno
statuto proposto dall'assemblea degli iscritti e approvato
dalla Giunta regionale sulla base delle disposizioni di cui
agli articoli 13 e 14 della legge 6/1989 sulle guide alpine in
quanto applicabili.
Art. 47. (Aggiornamento professionale).
1. Le guide speleologiche sono tenute a frequentare, almeno
ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato
dalla Regione, secondo le procedure che disciplinano
l'attività di formazione professionale nelle Marche con la
collaborazione del Collegio regionale delle guide
speleologiche e degli aspiranti guida speleologica.
Art. 48. (Tariffe).
1. Le tariffe per le prestazioni professionali di cui al
presente capo sono stabilite dalla Giunta regionale, sentito
il Collegio regionale delle guide speleologiche ed aspiranti
guida.
Art. 49. (Divieti).
1. E' vietato l'esercizio dell'attività professionale di guida
speleologica senza la licenza di cui all'articolo 43. E'
altresì vietato servirsi di segni distintivi e/o del grado di
professionalità superiore senza specifica licenza di cui
all'articolo 43.
2. E' altresì vietato applicare tariffe difformi da quelle
determinate ai sensi dell'articolo 48.
Art. 50. (Vigilanza e controllo).
1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica
sicurezza, la vigilanza e il controllo sull'attività
professionale delle guide speleologiche, nonché
sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo,
sono esercitate dai Comuni.
Art. 51. (Sanzioni e ricorsi).
1. L'esercizio abusivo della professione e la violazione delle
norme di deontologia professionale sono sanzionate dal
Collegio regionale delle guide speleologiche secondo le norme
di cui agli articoli 17 e 18 della legge 6/1989 sulle guide
alpine in quanto applicabili.
Art. 52. (Ammissione delle guide alpine).
1. Sono ammessi all'esercizio della professione di guida
speleologica anche le guide alpine e gli aspiranti guida che
abbiano conseguito la specializzazione in speleologia e
abbiano superato gli accertamenti di specifica idoneità
professionale previsti dall'articolo 44 della presente legge
senza necessità di frequenze dei corsi abilitanti ivi
previsti. Essi sono iscritti su domanda all'albo regionale
delle guide speleologiche.
2. Le guide alpine e gli aspiranti guida alpina iscritti
all'albo di guida speleologica ai sensi del comma 1 sono
tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento professionale di
cui all'articolo 47.
Art. 53. (Attività professionale nelle aree naturali
protette).
1. L'attività professionale di guida speleologica ed aspirante
guida all'interno delle aree naturali protette di cui alla
l.r. 28 aprile 1994, n. 15 è libera salvo zone particolari a
tutela integrale, per le quali l'espletamento dell'attività
deve essere concordato con l'ente gestore.
2. Le norme di cui al comma 1 si applicano altresì alle guide
alpine e agli accompagnatori di media montagna.
CAPO III
Scuole per l'insegnamento delle tecniche professionali
Art. 54. (Scuole di alpinismo di sci alpinismo e di
speleologia).
1. Possono essere istituite scuole di alpinismo, di sci
alpinismo e di speleologia per l'esercizio coordinato delle
attività professionali di insegnamento delle relative
tecniche.
2. Le scuole di cui al comma 1 sono autorizzate dalla Giunta
regionale sentiti i rispettivi collegi professionali e debbono
essere dirette rispettivamente da una guida alpina, maestro di
alpinismo e da una guida speleologica iscritta ai relativi
albi regionali.
3. La partecipazione degli aspiranti guida alle attività di
insegnamento nelle scuole di alpinismo e di sci alpinismo è
disciplinata dall'articolo 19, comma 3, della legge 6/1989.
4. La delegazione regionale del club alpino italiano può
organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non
professionale secondo le modalità di cui all'articolo 20 della
legge 6/1989.
CAPO IV
Norme transitorie
Art. 55. (Norme transitorie per le professioni di guida
alpina, aspirante guida e guida speleologica).
1. Nella prima applicazione della presente legge, le guide
alpine- maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina
residenti nella regione e regolarmente autorizzati ai sensi
della legislazione vigente, conseguono l'iscrizione all'albo,
previa domanda da presentare alla Giunta regionale entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca
la prima assemblea dei Collegi regionali delle guide alpine e
speleologiche, composta da tutti gli iscritti ai rispettivi
albi regionali, allo scopo di procedere alla nomina dei
rispettivi direttivi.
3. Chiunque abbia svolto l'attività professionale di guida
speleologica per almeno tre anni alla data di entrata in
vigore della presente legge e sia in possesso dei requisiti
tecnici richiesti per l'abilitazione alla professione può
presentare alla Giunta regionale domanda per l'iscrizione
nell'albo regionale entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
4. La domanda di cui al comma 3, corredata da una relazione
esauriente sull'attività svolta e in corso di svolgimento
nonchè da idonea documentazione, viene valutata da un'apposita
Commissione composta:
a) dal Dirigente del servizio regionale competente, che la
presiede;
b) da un medico della delegazione speleologica del Corpo
nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) delle Marche;
c) da un esperto di tecnica speleologica designato dalla
delegazione speleologica del CNSAS.
5. La Commissione di cui al comma 4 valuta l'idoneità
all'iscrizione nell'albo regionale del candidato mediante
l'accertamento delle capacità tecniche anche in sede
operativa.
6. Per i soggetti di cui al comma 3, l'iscrizione all'albo
regionale costituisce titolo per ottenere il rilascio della
relativa licenza.
CAPO V
Disposizioni comuni
Art. 56. (Norme finali).
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano
le disposizioni di cui alle leggi 6/1989 e 81/1991.
2. Per le guide alpine, accompagnatori di media montagna,
maestri di sci, guide speleologiche, i certificati di idoneità
fisica possono essere rilasciati anche dai centri di medicina
dello sport di cui alla l.r. 12 agosto 1994, n. 33.
Art. 57. (Abrogazioni).
1. Sono abrogate le leggi regionali 31 ottobre 1983, n. 35 e 2
novembre 1983, n. 36.
_____________________
(1) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 gennaio
1997, n. 4.
(2) Comma così sositutito dall'art. 40 della L.R. 11 maggio
1999, n. 7.
(3) Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 16 giugno 1998,
n. 17 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 1999,
n. 11.
(4) Comma così sostituito dall'art. 38 della L.R. 30 novembre
1999, n. 32.
(5) Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 25 maggio 1999, n.
11.
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